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Fideiussore

Nei casi in cui un istituto di credito non ritiene sufficienti i redditi dell’intestatario del prestito, si può configurare, a titolo di garanzia personale, l’inserimento di un terzo soggetto che prende il nome di fideiussore o garante del prestito.

ragazza al tramonto con ombrello
La figura del fideiussore

Il fideiussore è la figura prevista e disciplinata dall’art. 1936 del Codice civile che si obbliga personalmente verso il creditore garantendo l’adempimento di un'obbligazione altrui. Si tratta in sintesi della possibilità di rafforzare un'obbligazione aggiungendo una garanzia ulteriore rispetto a quella fornita dal debitore che ha stipulato il contratto, mediante un accordo tra un terzo, il fideiussore appunto, che intende garantire il credito e il creditore.

La presenza del fideiussore è spesso richiesta nei contratti di credito quando la banca o la finanziaria che eroga il prestito, dopo l’analisi del merito-credito, ritiene opportuno accrescere la capacità reddituale del debitore principale. La caratteristica fondamentale della fideiussione consiste nel fatto che il fideiussore non è parte del contratto, non assumendo la qualifica di debitore. La fideiussione ha natura di obbligazione personale essendo una promessa al pagamento e non vincolando, infatti, beni mobili, titoli o beni immobiliari appartenenti al patrimonio del fideiussore.

Bisogna prestare attenzione, però, al fatto che spesso si tende a confondere il fideiussore con la figura del coobbligato (termine usato in modo improprio nel gergo finanziario, ma nozione sconosciuta nel sistema delle leggi in Italia), che sarebbe meglio definire come ulteriore debitore, in quanto il fideiussore non riceve alcuna somma derivante dal contratto verso il quale garantisce l’obbligazione.

Il fideiussore contrae un'obbligazione in solido con il debitore, che non può essere superiore alla cifra dovuta al creditore e, qualora questo eserciti il suo diritto facendosi pagare dal fideiussore al posto del debitore principale, al fideiussore è consentito rivalersi nei confronti della persona che ha garantito (azione di regresso). Il fideiussore può essere disponibile anche per debiti futuri di una determinata persona, mediante un accordo specifico tra una banca e il fideiussore stesso, denominato fideiussione omnibus.

Ultimo aggiornamento dicembre 2021

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