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Interessi di Mora

Gli interessi di mora sono la conseguenza di un ritardo nei pagamenti da parte del debitore. Questo danneggia il creditore e, dunque, il ritardo è compensato da una maggiorazione da corrispondere.

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Interessi di mora: quando maturano e come

Gli interessi di mora derivano da un ritardo nei pagamenti (mora) che genera un danno al creditore, compensato dalla previsione di una maggiorazione da corrispondere in proporzione al ritardo accumulato. Ha sia una funzione sanzionatoria e di deterrenza, nei confronti del debitore in difetto rappresentando, di fatto, un maggior costo da sostenere per il ritardo effettuato, sia una funzione risarcitoria nei confronti dell'intermediario finanziario che ha erogato il credito pagato irregolarmente.

Il diritto del creditore nel richiedere gli interessi di mora, in caso di mancato pagamento, matura dal giorno successivo al momento in cui scade l'incasso della rata, con decorrenza automatica anche se non è stato previsto in sede contrattuale. Al diritto del creditore corrisponde l'obbligo al pagamento da parte del debitore, tra l'altro senza che il creditore debba fornire la prova del danno che ha subito, questo in attuazione di un'espressa previsione di legge, il Decreto Legislativo n. 231 del 2002, e in applicazione di una direttiva UE che persegue lo scopo di contrastare i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali (direttiva 2000/35/CE).

Il debitore moroso può essere portato a conoscenza del fatto che il suo comportamento sta generando un danno al creditore attraverso una comunicazione formale, tramite raccomandata o PEC, che determina l'atto di messa in mora (per le transazioni commerciali il temine decorre in automatico senza comunicazioni).

Da quel momento in poi non potrà contestare l'applicazione del tasso di mora, anche nel caso in cui non sia specificato nel contratto di finanziamento e degli eventuali costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Il calcolo degli interessi di mora viene effettuato partendo dal tasso di riferimento, stabilito con comunicazione del Ministero delle Finanze con cadenza semestrale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, maggiorato fino a un massimo di otto punti percentuali.

Ultimo aggiornamento dicembre 2021

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