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Posso richiedere un prestito con un altro finanziamento in corso?

La valutazione dell'Istituto circa la possibilità di finanziamento terrà certamente conto dell'ammontare dei finanziamenti già in essere in rapporto con il reddito dichiarato e valuterà se, in base ai propri criteri, riterrà l'operazione fattibile o meno.

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Se si ha già un finanziamento, è possibile richiederne un altro?

Capita spesso che, avendo una situazione finanziaria regolare, magari con già un prestito in corso che va avanti regolarmente senza preoccupazioni, possa sopravenire una nuova esigenza, magari un affare da cogliere al volo o un desiderio che rimandavamo da tempo, ma in questi casi come ci possiamo comportare?

Ho già un finanziamento in corso. Posso fare richiesta?

La presenza di un prestito in corso, qualora ci troviamo ad affrontare una nuova esigenza, può avere implicazioni differenti sulla base di numerose variabili che le banche o le finanziarie considerano quando, davanti a una nuova richiesta, devono procedere a una valutazione del merito creditizio. L’autorità a garanzia del sistema bancario, la Banca d’Italia, detta periodicamente delle raccomandazioni per le attività di analisi del merito creditizio, grazie alle quali tutela il consumatore da una parte e salvaguardia il sistema finanziario dall’altra.

Il primo obiettivo è evitare il sovraindebitamento, per cui chiedere un secondo prestito in presenza di un altro impegno in corso è possibile, se non genera una situazione di stress finanziario sul bilancio familiare. Bisogna fare riferimento anzitutto alla capacità massima di indebitamento che il nostro reddito è in grado di sopportare (il cosiddetto rapporto rata-reddito), convenzionalmente il 40% della retribuzione netta mensile. Questo parametro viene determinato considerando tutte le esposizioni presenti, a cui andrà aggiunta la nuova rata del prestito ed è vivamente consigliato di non superarlo. La logica è quella per cui più bassa sarà la percentuale di utilizzo della soglia, maggiore sarà la possibilità di ottenere il nuovo prestito, in quanto minore sarà il rischio di insolvenza.

Il secondo obiettivo è quello di ridurre il rischio di rate impagate, situazione che si aggrava proporzionalmente al numero delle esposizioni presenti. Al crescere delle rate da pagare, indipendentemente dal loro ammontare e sempre considerata la soglia di indebitamento, cresce esponenzialmente la possibilità che si verifichino dei mancati pagamenti, dovuti alle scadenze frazionate che non sempre coincidono con l’ingresso dei guadagni mensili. Ne consegue che, un solo prestito rappresenta la normalità, nella gestione finanziaria domestica, una seconda esposizione sarà ancora ammessa, ma un terzo prestito inizierà a essere potenzialmente critico per una serena gestione.

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Posso accendere una cessione del quinto con altri prestiti in corso?

Nel passato il ricorso al prestito con la cessione del quinto ha rappresentato la prassi per accedere a un nuovo finanziamento in presenza di altre posizioni aperte, per via del fatto che, avendo una trattenuta alla fonte e non richiedendo l’intervento del dipendente per pagare la nuova rata, dava alla banca o alla finanziaria erogante la sicurezza nei pagamenti, che magari non poteva assicurarsi con un normale prestito personale.

Questa pratica era di comune utilizzo, ma ha finito, in parecchie occasioni, per complicare non poco la vita dei richiedenti, conducendoli ben oltre le normali soglie di tollerabilità dei debiti, generando un sovraindebitamento spesso irreversibile. Ad oggi, l’autorità garante del sistema finanziario, la Banca d’Italia spesso in accordo con le associazioni di categoria come l’ABI, sconsiglia questa pratica attraverso le raccomandazioni, grazie alle quali viene impedito agli intermediari finanziari di porre in essere operazioni che possono portare al sovraindebitamento.

Tuttavia questo approccio non sempre si traduce in un divieto assoluto, non è infatti infrequente il caso in cui, facendo ricorso alla cessione del quinto, si riesca a rientrare nei parametri consigliati di esposizione, perché la finanziaria attraverso una mirata analisi del merito creditizio, potrà procedere all’erogazione della cessione del quinto estinguendo i debiti preesistenti, soprattutto nel caso in cui questi abbiano delle problematiche come le rate in ritardo.

Se ho altri prestiti in corso quando posso chiederne un altro?

Un consumatore consapevole affronta gli impegni finanziari in modo tale che questi non compromettano la normale gestione finanziaria, specie nel caso in cui siamo in presenza di una famiglia, con i conseguenti imprevisti che questa comporta. L’ideale nella normalità, per una corretta gestione delle risorse economiche, sarebbe quello di iniziare un prestito e condurlo fino alla fine, o estinguerlo anticipatamente se si dispone della liquidità necessaria, prima di procedere a sottoscriverne un altro. Questo comportamento viene valutato positivamente dagli intermediari finanziari perché, assieme alla regolarità dei pagamenti, è un’importante indicatore dell’affidabilità del richiedente.

Non sempre però le esigenze quotidiane seguono questa strada, per cui capita talvolta di dovere ricorrere al credito in presenza di un altro prestito in corso. Se la nuova esigenza è molto ravvicinata all’accensione del prestito in essere, difficilmente questa verrà finanziata, perché corrisponde ad una valutazione negativa conosciuta come propensione all’indebitamento, comportamento che le banche o le finanziarie tendono ad evitare accuratamente. In questi casi è auspicabile rivolgersi alla banca o finanziaria dove abbiamo il prestito in essere, in quanto potrebbe risolvere il problema per il riguardo verso la propria clientela. Le soluzioni potrebbero essere molteplici, dal consolidare il vecchio prestito nel nuovo, al concedere comunque la seconda erogazione o, piuttosto, a far aderire il cliente ai nuovi prestiti personali flessibili che consentono di poter modificare la durata del prestito, estinguerlo parzialmente, cambiare l’importo della rata e persino sospenderla per un certo periodo di tempo prestabilito nel contratto.

Ultimo aggiornamento ottobre 2022

A cura di: Carlo Unali

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