logo segugio.it
Chiama gratis 800 999 555 Chiama gratis 800 999 555

Ristrutturazione Casa: tutto su tempi e modalità

Grazie alle ultime modifiche introdotte dal Decreto legge n. 63/2013, approvato ad agosto, migliorano le detrazioni previste in caso di ristrutturazioni edilizie che dal 36% sono passate al 50%, come il limite di spesa passato da 48.000 a 96.000 euro.

Pubblicato il 23/09/2013

Aggiornato il 04/10/2013

Ristrutturazione Casa: tutto su tempi e modalità

Settembre è il mese dei rientri e spesso per molte famiglie coincide anche con il mese in cui si pensa ai progetti futuri e alla loro realizzazione.

Questo mese, come i seguenti fino alla fine dell’anno, è davvero favorevole per le famiglie che hanno intenzione di ristrutturare casa per meglio adattare gli spazi a nuove esigenze familiari… una cucina da sfruttare meglio, un bagno da rifare, un studio per i propri hobbies o per creare uno spazio ricreativo per i propri figli.

Grazie alle ultime modifiche introdotte dal Decreto legge n. 63/2013, approvato ad agosto, migliorano le detrazioni previste in caso di ristrutturazioni edilizie che dal 36% sono passate al 50%, come il limite di spesa passato da 48.000 a 96.000 euro. Inoltre, è stato aggiunto un bonus per l’acquisto di arredi ed esteso il periodo per poterne usufruire fino al 31 dicembre 2013. Dopo tale periodo, dal 1° gennaio 2014, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Ma come funziona esattamente?

Per chi ristruttura è possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte delle spese sostenute per il lavori di casa o sulle parti comuni di edifici residenziali, unica condizione necessaria è che il pagamento delle spese non avvenga dopo il 31 dicembre 2013. Il limite massimo di spesa  previsto e sul quale è possibile ottenere l’agevolazione fiscale è pari a 96.000 euro per unità immobiliare. Questo significa che se si spenderanno 96.000 euro, 48.000 verranno restituiti dal fisco. La somma verrà restituita in 10 anni tramite quote singole annuali.

È importante sapere che la detrazione sulle spese di ristrutturazione di casa non può essere richiesta per tutti i tipi lavori, ma solo se si effettuano interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo.  Sono esclusi, quindi,  tutti gli interventi di manutenzione ordinaria almeno che i lavori non vengano effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

Gli interventi di manutenzione straordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.

Ecco un breve elenco con alcuni esempi d’interventi di manutenzione straordinaria:

- installazione di ascensori e scale di sicurezza

- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici

- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso

- rifacimento di scale e rampe

- interventi finalizzati al risparmio energetico

- recinzione dell’area privata

- costruzione di scale interne

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione i contribuenti assoggettati

all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), proprietari di casa e non solo. Nel dettaglio:

- proprietari o nudi proprietari

- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

- locatari o comodatari

- soci di cooperative divise e indivise

- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce

- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

A cura della Redazione

Come valuti questa pagina?

Valutazione media: 0 su 5 (basata su 0 voti)

Articoli correlati