Per riassumere
- Bonus ristrutturazione 2026 al 50% anche per le parti comuni condominiali;
- Lo sconto spetta a ogni condomino in base alla quota millesimale di proprietà;
- L'amministratore deve inviare la domanda all'AdE entro il 16 marzo 2026.
Il bonus ristrutturazione 2026 comprende anche i condomini residenziali che possono accedere alla detrazione fiscale del 50%. Ecco chi può beneficiare dell'agevolazione, quali sono gli interventi inclusi e come fare domanda. Scadenza fissata al 16 marzo prossimo.
Il Bonus ristrutturazione 2026 ha confermato la detrazione al 50% sulle spese sostenute per riqualificare l’abitazione principale; un’agevolazione che non ha lasciato escluse tutte le unità immobiliari che fanno parte di un condominio e che dunque estende tali coperture anche alle parti comuni di edifici residenziali.
Detrazione al 50% su tutti i lavori e gli interventi sostenuti nel 2025 relativi alle prime case (o abitazioni principali), che scende al 36% per le seconde case. Nel 2027, inoltre, tale percentuale scenderà ancora fino al 30%, rendendo meno appetibile il bonus, ma sempre interessante.
L’elenco delle spese che rientrano nell’agevolazione è ampio e riguarda nello specifico tutte le parti comuni di edifici condominiali: scale, portoni d’ingresso, vestiboli, portici, cortili, locali per la portineria, tetti, lastrici solari, ascensori, pozzi, cisterne, impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, ecc.
Sono anche compresi tutti gli interventi di riqualificazione energetica come l’installazione di pannelli solari, impianti di climatizzazione, opere sull’involucro degli edifici (i cosiddetti “cappotti”) e anche interventi antisismici nelle zone considerate ad alto rischio. Per maggiori dettagli rimandiamo al sito dell’Agenzia delle Entrate, al documento "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali".
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà (o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile).
La detrazione è valida a condizione che sia stata effettivamente versata la quota al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’amministratore rilascia, quindi, una certificazione da cui risultano l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale del singolo condomino.
Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini e dove non è presente un amministratore. Anche in questo caso è possibile ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.
L’incaricato principale è l’amministratore di condominio che ha il compito di inviare una dichiarazione che certifica che gli interventi hanno interessato l’abitazione principale di ciascun condomino.
La scadenza ultima fissata per l’invio della domanda all’Agenzia delle entrate è il prossimo 16 marzo, scaduta la quale non si potrà più usufruire della detrazione al 50%, ma ci si dovrà accontentare dello scaglione ridotto del 36%.
Va specificato, tuttavia, che la comunicazione all’AdE è sempre subordinata alla segnalazione effettuata dal condomino la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2025. In altre parole se il condomino non ha presentato la prima richiesta entro la fine dell’anno, l’amministratore non può “riparare” tale ritardo.
Sebbene le detrazioni fiscali rappresentino un importante risparmio nel lungo periodo, resta il nodo dell'esborso iniziale, in quanto il rimborso IRPEF avviene nell’arco di dieci anni.
In questo quadro, è possibile valutare la soluzione di un prestito personale per coprire la quota spettante senza così intaccare i risparmi familiari e trasformando la rata del prestito in una sorta di anticipo del beneficio fiscale che si riceverà annualmente.
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