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Credito al Consumo

Per credito al consumo si intende una concessione di credito, sotto forma di finanziamento, a favore di un consumatore, con lo scopo di sostenere la spesa corrente delle famiglie.

uom al pc che fa i conti vicino a pile di monete
Definizione di credito al consumo

Il credito al consumo è una categoria di finanziamenti destinata a sostenere le spese correnti delle famiglie, relative all’acquisto di beni o servizi.

Il credito al consumo può essere erogato in diverse forme, tra cui:

Si rivolge ai consumatori, escludendo pertanto tutte quelle forme di credito finalizzate all’esercizio di attività libero-professionistiche, imprenditoriali, commerciali e artigianali. In genere, ha una durata a breve e medio termine; ne sono pertanto esclusi i mutui.

A livello di operatività, si distinguono due categorie di credito al consumo:

  • Prestito finalizzato: riguarda i contratti di finanziamento relativi all’acquisto di beni, nei quali il pagamento avviene direttamente al venditore presso il quale si conclude l’acquisto. In pratica, il venditore (dealer convenzionato) propone la rateizzazione collegata all’acquisto del bene (es. l’auto dal concessionario). Il consumatore, accettando la proposta, sottoscrive il contratto. Se la richiesta viene accettata dalla banca o finanziaria convenzionata il venditore riceverà direttamente la somma finanziata.
  • Prestito non finalizzato: comprende le forme di finanziamento richieste direttamente dal consumatore all’intermediario finanziario. In caso di accettazione, l'intermediario versa la somma erogata direttamente al richiedente, che la utilizza poi per la finalità prevista (tipico caso della cessione del quinto).

Il credito al consumo è regolamentato sia dal Testo Unico Bancario (D.lgs. 1° settembre 1993 n° 385) che dal Codice del Consumo (D.lgs. 6 settembre 2005 n° 206). Può essere esercitato solo dagli intermediari finanziari autorizzati (banche e finanziarie), sotto il controllo dell’autorità garante, la Banca d’Italia.

La normativa prevede tassativamente la forma scritta per la conclusione dei contratti e disciplina puntualmente la tutela del consumatore, come nel caso del diritto di recesso da esercitare entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.

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Ultimo aggiornamento maggio 2026
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