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TFR - Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR o Trattamento di Fine Rapporto di lavoro è una componente della retribuzione dei lavoratori subordinati che viene accantonata dal datore di lavoro e corrisposta alla fine del rapporto.

uomo impila monete con salvadanaio e calcolatrice
Accantonamento del TFR

Il TFR o Trattamento di Fine Rapporto, o ancora liquidazione, è una componente della retribuzione dei contratti di lavoro subordinato che non viene corrisposta mensilmente, ma in maniera differita, essendo soggetta a un accantonamento a cura del datore di lavoro, che ne dispone fino alla cessazione del rapporto di lavoro (salvo che il dipendente non scelga un fondo di previdenza alternativo). Il TFR è oggetto di una specifica norma la Legge n. 297 del 1982 che ha regolamentato il settore introducendo il sistema di calcolo, l’obbligo della sua rivalutazione nel tempo, i soggetti aventi diritto (ne sono esclusi i lavoratori autonomi) e l’intervento di un fondo di garanzia istituito presso l’INPS nel caso in cui il datore di lavoro risulti inadempiente.

Solitamente viene erogata alla fine del rapporto di lavoro a prescindere dal motivo che l’ha causato (licenziamento, dimissioni volontarie, sopraggiunta anzianità pensionistica), salvo in casi particolari nei quali la liquidazione viene messa a disposizione del lavoratore anticipatamente, come per le esigenze legate all’acquisto della prima abitazione, spese sanitarie urgenti proprie o dei familiari, etc.

È una componente essenziale nel caso di ricorso alla cessione del quinto in caso del dipendente privato, in quanto costituisce una delle garanzie (assieme alla solvibilità del datore di lavoro) sulle quali si basa l’analisi di merito credito. Al dipendente è data facoltà di costituire un vincolo sul TFR a favore della finanziaria erogante, che manterrà la garanzia per tutta la durata della cessione, avendo un privilegio in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Al verificarsi di questa ipotesi il TFR accantonato verrà, infatti, versato alla finanziaria che ha erogato la cessione per estinguere il debito ancora in essere, salvo che il capitale residuo non sia inferiore alla somma accantonata, caso in cui la differenza viene messa a disposizione del dipendente.

Ultimo aggiornamento gennaio 2022

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