Estinzione Anticipata
L'estinzione anticipata è il diritto del consumatore di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, con la riduzione degli interessi e dei costi sostenuti, salvo un'eventuale penale al massimo dell1% del capitale residuo.
L'estinzione anticipata è il momento in cui il debitore interviene sul contratto di finanziamento in essere, chiudendolo prima della sua scadenza naturale. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore.
Quando il rimborso avviene, il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
L’estinzione anticipata è, quindi, un diritto del consumatore (art. 125 sexies T.U.B.). A questo diritto corrisponde l’obbligo per l’intermediario finanziario di chiudere immediatamente il finanziamento, nel momento in cui il debitore esegue il pagamento riportato nel conteggio estintivo, secondo i tempi e i modi in esso indicati.
Il Testo Unico Bancario riconosce anche un altro diritto del consumatore, ovvero che l’estinzione anticipata comporta una riduzione dei costi sostenuti, in proporzione all’effettivo utilizzo del denaro. Questo vale sia relativamente alle spese affrontate per avviare il finanziamento (Costi Up-front), sia per quelle sostenute in corso di ammortamento (Costi Recurring), applicando il principio secondo il quale si paga solo la parte del bene effettivamente utilizzato.
L’estinzione anticipata può essere effettuata qualora il consumatore abbia la disponibilità delle somme necessarie alla chiusura dell’obbligazione.
In alternativa, sarà possibile procedere facendo ricorso a un nuovo credito, con la finalità di chiudere il precedente e proseguire magari con una rata più bassa o con un tasso più conveniente (ipotesi di prestito per consolidamento).
Nel caso della cessione del quinto lo stesso identico effetto è noto come rinnovo della cessione e presenta la particolarità di poter essere eseguibile solo dopo aver pagato almeno il 40%, del totale delle rate previste nel piano di ammortamento.
In caso di estinzione anticipata, il finanziatore può chiedere l’applicazione di una penale di estinzione, nel massimo dell’1% del capitale residuo in essere, salvo che il debito residuo sia pari o inferiore a €10.000 o nel caso in cui sia l’ultimo anno di ammortamento.