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Erogazione

Atto attraverso cui il finanziatore versa a favore del debitore (nel caso di prestiti non finalizzati) o del rivenditore convenzionato (nel caso di prestiti finalizzati) l’importo concesso in prestito e con il quale si perfeziona il contratto di credito.

maialino salvadanaio circondato da banconote
Alcuni dettagli sul momento dell'erogazione

L'erogazione è il momento in cui il creditore mette a disposizione del debitore la somma di danaro concordata nel contratto. Segna il passaggio in cui si finalizzano in positivo tutte le attività di verifica del merito credito da parte dell’intermediario finanziario, indifferentemente banca o finanziaria, a seguito della richiesta da parte del consumatore. L’erogazione è il momento in cui il contratto si perfeziona e produce un duplice effetto nei confronti delle parti contraenti:

  • Per il creditore rappresenta il momento dal quale inizia il diritto alla riscossione mediante l’incasso delle tranches stabilite nel piano di ammortamento.
  • Per il debitore nel momento in cui riceve la somma inizia l’obbligazione nel dare corso al pagamento delle rate.

Nella maggior parte dei casi l’erogazione avviene contestualmente all'approvazione della richiesta di finanziamento da parte dell’intermediario finanziario, ma esistono casistiche nella quali l’erogazione può essere differita. È l’ipotesi degli anticipi nella cessione del quinto, specie nel caso dei dipendenti pubblici, verso i quali il rischio di insolvenza del datore di lavoro è pressoché inesistente. Data l’alta probabilità di procedere con il finanziamento è possibile usufruite di un anticipo dell’erogazione per ovviare a una situazione di particolare urgenza del consumatore, a fronte di una procedura istruttoria che nel caso della cessione non è rapidissima; il tutto dev’essere riportato per iscritto nel contratto.

Una seconda ipotesi di erogazione differita, ma questa volta dopo la conclusione del contratto, è presente nel caso di un mutuo ipotecario in cui la banca mette a disposizione la somma richiesta alla stipula del rogito, ma ne vincola la disponibilità al cliente nel momento in cui l’ipoteca, garanzia reale del contratto di mutuo, diverrà pienamente operativa (erogazione al consolidamento ipotecario).

Ultimo aggiornamento dicembre 2021

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