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Erogazione

L'erogazione è l'atto attraverso cui il finanziatore versa a favore del debitore (nel caso di prestiti non finalizzati) o del rivenditore convenzionato (nel caso di prestiti finalizzati) l’importo concesso in prestito e con il quale si perfeziona il contratto di credito.

maialino salvadanaio circondato da banconote
Definizione di erogazione

L'erogazione è l'atto con cui il creditore mette a disposizione del debitore la somma di danaro concordata nel contratto. Nei prestiti non finalizzati l’importo viene versato al debitore. Nei prestiti finalizzati, invece, viene versato al rivenditore convenzionato.

L'erogazione segna dunque il passaggio in cui si finalizzano in positivo tutte le attività di verifica del merito creditizio da parte dell’intermediario finanziario, banca o finanziaria, a seguito della richiesta da parte del consumatore.

L'erogazione produce un duplice effetto per le parti coinvolte:

  • per il creditore è il momento da cui nasce il diritto alla riscossione, mediante l’incasso delle tranches stabilite nel piano di ammortamento;
  • per il debitore è il momento in cui, ricevuta la somma, inizia l’obbligo di pagare le rate.

Nella maggior parte dei casi l’erogazione avviene contestualmente all'approvazione della richiesta di finanziamento da parte dell’intermediario finanziario, ma esistono casistiche nella quali l’erogazione può essere differita.

Una prima ipotesi riguarda gli anticipi nella cessione del quinto, specie nel caso dei dipendenti pubblici, verso i quali il rischio di insolvenza del datore di lavoro è pressoché inesistente. Data l’alta probabilità di procedere con il finanziamento, è possibile usufruire di un anticipo dell’erogazione per ovviare a una situazione di particolare urgenza del consumatore, a fronte di una procedura di istruttoria che nel caso della cessione non è rapidissima. Questa possibilità deve essere riportata per iscritto nel contratto.

Una seconda ipotesi di erogazione differita, ma successiva alla conclusione del contratto, si verifica nel caso di un mutuo ipotecario. La banca mette a disposizione la somma richiesta alla stipula del rogito, ma ne vincola la disponibilità al cliente nel momento in cui l’ipoteca, garanzia reale del contratto di mutuo, diverrà pienamente operativa. In questo caso si parla di erogazione al consolidamento ipotecario.

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Ultimo aggiornamento aprile 2026
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