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Parere di Accettazione o di Fattibilità

Il parere di accettazione o fattibilità di una richiesta di finanziamento è dato da un intermediario finanziario sulla base delle verifiche effettuate sui dati personali e reddituali del potenziale cliente.

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Definizione di parere di accettazione o fattibilità

Il parere di accettazione, o secondo il termine più utilizzato, di fattibilità, è il risultato finale dell’attività svolta da un intermediario finanziario, dopo aver ricevuto una richiesta di finanziamento.

Il consumatore, dopo avere confrontato diversi preventivi, chiederà all’istituto prescelto la finanziabilità dell’operazione, presentando la relativa domanda corredata di tutti i dati necessari per procedere nella valutazione della richiesta.

Se si utilizza un sito comparatore, per trovare le migliori offerte e garantirsi un risparmio, molte delle informazioni che le banche o le finanziarie verificano sono richieste in forma anonima già per elaborare i preventivi.

Una volta visionati i preventivi ed effettuata la scelta della proposta migliore, si procederà a bloccarla richiedendo la valutazione alla banca o finanziaria prescelta, fornendo i dati personali e reddituali in maniera più completa ed esaustiva.

In questa prima fase, denominata precettazione, la banca verifica i requisiti base e, qualora questi soddisfino i suoi criteri, comunica al cliente le modalità per poter procedere nell’istruttoria documentale.

Nella seconda fase si effettua la vera e propria valutazione del merito creditizio, utilizzando i dati forniti dal cliente e rilevati dai suoi documenti. Inoltre, le banche consultano le banche dati SIC e verificano l’aderenza dei riscontri ottenuti, sia alla normativa vigente che alle regole credito interne di cui ogni banca o finanziaria è dotata.

L’esito di questa attività conduce alla terza fase, con la banca che esprime il suo giudizio di accettazione o fattibilità, approvando la richiesta di chi è ritenuto finanziabile e respingendo quella di chi non è ritenuto tale.

Attenzione: il parere di accettazione o di fattibilità espresso a seguito dell’istruttoria da parte della banca o finanziaria non è vincolante per il consumatore.

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Ultimo aggiornamento maggio 2026
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