Parere di Accettazione o di Fattibilità
Il parere di accettazione o fattibilità di una richiesta di finanziamento è dato da un intermediario finanziario sulla base delle verifiche effettuate sui dati personali e reddittuali del potenziale cliente.
Il parere di accettazione, o secondo il termine più utilizzato, di fattibilità, rappresenta il risultato finale di un’attività, svolta da un intermediario finanziario, a seguito di una richiesta di finanziamento a esso pervenuta. Il consumatore, dopo avere confrontato diversi preventivi, chiederà all’istituto prescelto la finanziabilità dell’operazione, presentando la relativa domanda corredata di tutti i dati occorrenti alla banca o finanziaria per procedere nella valutazione della richiesta.
Se si utilizza un sito comparatore, per trovare le migliori offerte e garantirsi un risparmio, una buona parte delle informazioni che le banche o le finanziarie verificano sono richieste in forma anonima già per elaborare i preventivi. Una volta visionati i preventivi ed effettuata la scelta della proposta migliore, si procederà a bloccarla richiedendo la valutazione alla banca o finanziaria prescelta, fornendo i dati personali e reddituali in maniera più completa ed esaustiva. In questa prima fase, denominata precettazione, la banca verifica i requisiti base e, qualora questi soddisfino i suoi criteri, comunica al cliente le modalità per poter procede nell’istruttoria documentale.
Nella seconda fase si effettua la vera e propria valutazione del merito credito, utilizzando i dati forniti dal cliente e rilevati dai suoi documenti, consultando le banche dati SIC e verificando l’aderenza dei riscontri ottenuti, sia alla normativa vigente che alle regole credito interne di cui ogni banca o finanziaria è dotata.
L’esito di questa attività conduce alla terza fase dove la banca esprime il suo giudizio di accettazione o fattibilità, approvando la richiesta di chi è ritenuto finanziabile e respingendo quella di chi non è ritenuto tale. Attenzione: il parere di accettazione o di fattibilità espresso a seguito dell’istruttoria da parte della banca o finanziaria non è vincolante per il consumatore.
Ultimo aggiornamento dicembre 2021