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Autonomi e imprenditori, il secondo acconto Irpef slitta al 2024

Pubblicata la circolare dell'Agenzia delle Entrate con i chiarimenti sulla proroga del secondo acconto Irpef: il termine slitta dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024. Il rinvio riguarda autonomi e imprenditori individuali con ricavi fino a 170mila euro.

Pubblicato il 15/12/2023
scritta taxes sul display della calcolatrice
Secondo acconto Irpef nel 2024

Slitta al prossimo anno la scadenza per versare la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. Sia lavoratori autonomi sia imprenditori individuali con ricavi o compensi fino a 170mila euro pagheranno il secondo acconto Irpef il 16 gennaio 2024. Cancellata la data del 30 novembre 2023, dunque, per le persone fisiche titolari di Partita IVA e con compensi entro la soglia indicata.

A comunicarlo l’Agenzia delle Entrate che fa anche sapere che i contribuenti potranno versare la stessa somma in cinque mensilità da gennaio 2024 a maggio 2024. Nessuna variazione per i contributi previdenziali e assistenziali per i quali è invece rimasto il termine del 30 novembre scorso.

Quanto si paga il secondo acconto Irpef?

Con la circolare numero 31/E l’Agenzia delle Entrate ricorda due novità importanti contenute nel decreto collegato alla manovra 2024: da un lato il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione Redditi Persone fisiche 2023 e dall’altro anche la facoltà di dilazionare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese. Sulle rate successive alla prima vengono applicati gli interessi pari al 4% annuo.

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Chi sono i soggetti destinatari del rinvio?

L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza anche sui soggetti destinatari del rinvio. A poter beneficiare della proroga sono infatti tutte le persone fisiche titolari di Partita IVA che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022 (indicati nel modello redditi PF 2023), ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro. Un requisito che presuppone che i contribuenti lo scorso anno abbiano svolto un’attività di impresa o di lavoro autonomo. Il differimento spetta anche agli imprenditori titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

La normativa prevede, invece, che siano esclusi sia i contribuenti non titolari di partita IVA sia i titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche come, per esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali. Non possono beneficiare della misura, inoltre, le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro. La circolare spiega, infine, che il rinvio si rivolge anche alle persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170mila euro tenute a versare l’acconto in un’unica soluzione.

Per verificare che venga rispettato il tetto fissato a 170mila euro, bisogna tener conto dei compensi dichiarati per il 2022. Allo stesso modo si considera l’ammontare complessivo dei ricavi di un’impresa familiare o di un’azienda coniugale. Se il contribuente esercita più attività e ha più codici Ateco, è il caso di sommare i relativi ricavi e compensi relativi alle attività esercitate. Funziona allo stesso modo – chiarisce la circolare dell’Agenzia delle Entrate – se una persona fisica esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa. Anche in questo caso, infatti, è necessario sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe le attività. La circolare infine fa sapere che i contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA devono tenere in considerazione l’ammontare complessivo del fatturato 2022, ossia le fatture e i corrispettivi telematici.

A cura di: Tiziana Casciaro

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