Debito Residuo
Il debito residuo è la porzione di un prestito che il debitore deve ancora versare al creditore. Questa somma non include gli interessi maturati.

Se ci riferiamo a un prestito, il debito residuo è quella parte dell’obbligazione non ancora assolta dal debitore in un dato momento della durata del finanziamento e sempre prima della scadenza naturale dello stesso. Se consideriamo il capitale di un finanziamento il debito residuo è la parte del montante in essere, scorporata della quota interessi ancora da maturare.
Quando un consumatore ravvisa l’esigenza di chiudere un finanziamento, prima della scadenza prevista dal piano di ammortamento, ha facoltà di chiedere il conteggio estintivo all’intermediario finanziario creditore. Il conteggio viene elaborato a partire dal capitale residuo, a cui vengono applicate le spese e le eventuali penali di estinzione (nella misura massima dell’1%), qualora la quota capitale del debito residuo sia superiore ai € 10.000, mentre al di sotto non è dovuta.
Si parla di quota capitale in quanto il legislatore nel Testo Unico Bancario, all’art. 125 ha espressamente previsto il diritto alla riduzione del costo totale del credito, per cui le cifre stabilite contrattualmente per la parte di interessi residua non rientrano nel calcolo del debito residuo. Il principio è quello per il quale si paga solo la parte di bene effettivamente utilizzata e non anche quella non ancora maturata.
Questa impostazione garantista a tutela del consumatore è stata oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia Europea del Settembre 2019 (sentenza Lexitor), che ha ribadito il diritto alla riduzione di tutti i costi posti a carico del consumatore, riferiti al periodo per il quale non ha usufruito del finanziamento, sia per i costi sostenuti per l’attivazione (up front, es. spese di istruttoria) che per quelli previsti contrattualmente durante l’esistenza del finanziamento (recurring, es. spese di incasso rata).
Ultimo aggiornamento dicembre 2021