Ritardi nei pagamenti
Il ritardo nei pagamenti si ha quando il pagamento delle rate non viene effettuato secondo le scadenze stabilite nel contratto di finanziamento, causando l'applicazione degli interessi di mora e l'iscrizione su banche dati del pagatore.
I ritardi nei pagamenti si verificano quando il pagamento delle rate non viene effettuato secondo le scadenze stabilite nel contratto di finanziamento e dal piano di ammortamento. Questo comporta l’obbligo al pagamento degli interessi di mora da parte del debitore.
La prima conseguenza di una rata pagata in ritardo è l’applicazione delle penali contrattuali, mentre la conseguenza indiretta del mancato pagamento sarà l’iscrizione dell’evento, a cura dell’intermediario bancario o finanziario che ha erogato il credito, sul Sistema informativo Creditizio o SIC, cioè il circuito delle banche dati aderenti (CRIF, Experian, CTC, etc.).
La segnalazione nelle banche dati non è tuttavia immediata, per dare modo al consumatore di regolarizzare la posizione in caso di un banale disguido e, comunque, non prima dei 60 giorni dal primo evento.
Dato che siamo nel campo del trattamento dei dati personali, le funzioni di vigilanza sono di competenza dell’Autorità Garante della Privacy che, con il provvedimento numero 163 del 2019, ha introdotto il nuovo codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati, in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, che nello specifico introduce le nuove tempistiche massime di conservazione dei dati.
Al momento, le ipotesi di permanenza e visibilità delle segnalazioni sono:
- 12 mesi dalla data di regolarizzazione dei ritardi non superiori a due rate o mesi;
- 24 mesi dalla data di regolarizzazione dei ritardi superiori a due rate o mesi.
Una volta decorsi questi termini, salvo i casi in cui non si registrano ulteriori ritardi o inadempimenti, le informazioni negative sono eliminate dal SIC. Qualora le inadempienze continuino, le segnalazioni negative possono essere conservate non oltre i 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto, o in caso di vicende rilevanti per il pagamento (es. un saldo a stralcio), fino ad un massimo di 60 mesi dalla data di scadenza.