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Banche e debiti: da gennaio la nuova definizione di default

Nuova definizione di default e conseguenze per i clienti delle banche. I debitori vengono classificati come deteriorati se sono in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un'obbligazione rilevante e se la banca giudica difficile che il debitore possa adempiere alla sua obbligazione.

Pubblicato il 29/12/2020
Banche e debiti: da gennaio la nuova definizione di default

Novità in vista per i clienti delle banche. A partire dal primo gennaio 2021 entra in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. A comunicarlo in una nota è la Banca d’Italia, che evidenzia, però, che la nuova definizione di default non cambia nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, usate dagli intermediari per la valutazione del merito di credito dei clienti.

Non esiste, infatti, alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi. Non basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza. Ciò renderebbe, infatti, più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l'intero sistema bancario.

Gli intermediari segnalano un cliente in sofferenza solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito.

Cosa cambia?

Ciò che cambierà a partire dal prossimo fine settimana sarà la modalità con cui banche e intermediari finanziari dovranno classificare i clienti a scopo prudenziale. La Banca d’Italia ha già inviato una comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari per richiedere loro di adoperarsi in modo da garantire la piena consapevolezza da parte dei clienti sull’entrata in vigore delle nuove regole e sulle conseguenze che tali disposizioni possono produrre sulle dinamiche dei rapporti contrattuali.

La nuova definizione di default può influire, infatti, sulle relazioni creditizie tra gli intermediari e la clientela. Non viene comunque introdotto alcun divieto a permettere sconfinamenti: le banche, come avviene già adesso, nel rispetto delle proprie policy possono permettere alla clientela utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido.

Si tratta naturalmente di una scelta a discrezione della banca, che può sempre consentire o comunque rifiutare lo sconfinamento. Ecco perché per la Banca d’Italia è fondamentale conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa.

Con la nuova definizione di default, i debitori sono classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una di queste condizioni:

  • il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un’obbligazione rilevante;
  • la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.

La seconda condizione è già in vigore e non cambia in alcun modo. Per quanto riguarda la condizione al punto primo, un debito scaduto va considerato rilevante quando l'ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

  • 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
  • l'1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Superate entrambe le soglie – comunica Bankitalia - prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default. Tra le principali novità si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (cosiddetti margini disponibili); a questo fine è dunque necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto.

Per l’Italia le nuove regole sul default introducono criteri diversi da quelli finora usati dalle banche italiane e, per certi aspetti, possono risultare più stringenti. Per altri Paesi, invece, possono essere considerate più lasche.

Le richieste di Banca d’Italia

La Banca d’Italia sta sollecitando gli operatori a rafforzare i canali di informativa e assistenza ai clienti, in modo tale che possano essere messi al corrente delle implicazioni della nuova disciplina e soprattutto vengano aiutati a comprendere il cambiamento in atto e adottare comportamenti coerenti con la nuova definizione di default che entrerà in vigore il primo giorno del nuovo anno.

È stato anche chiesto di potenziare, specie in fase di avvio della nuova normativa, i contatti su base individuale con la clientela per evitare possibili inadempimenti non connessi con la difficoltà finanziaria dei debitori. Maggiore attenzione va prestata ai clienti che potrebbero presentare un maggior rischio di classificazione in default in seguito all'entrata in vigore della nuova definizione.

A cura di: Tiziana Casciaro

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