Coronavirus: iniziativa Assofin per la sospensione rate dei prestiti
Per coloro che hanno acquistato un bene di consumo a rate e che si trovino in una situazione di difficoltà economica dovuta alla pandemia Coronavirus, esiste la possibilità di richiedere la sospensione delle rate del finanziamento fino a un periodo di 6 mesi.
Aggiornato il 14/12/2020

Il Decreto “Cura Italia” e il successivo Decreto “liquidità” hanno stabilito molte misure a tutela delle differenti categorie di consumatori colpite dalla crisi. Nulla è stato invece concesso alle famiglie con in corso un finanziamento, aperto a sostegno dell’acquisto di un bene di consumo.
Ci hanno pensato gli operatori del settore, nello specifico Assofin, Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, di concerto alle Associazioni dei consumatori e ad ABI, proponendo una moratoria sui prestiti al consumo a carattere libero, la cui adesione è delegata alla volontà delle singole finanziarie o banche.
Come ottenere la sospensione dei prestiti
Chi ha acquistato un bene di consumo a rate (l’auto, gli elettrodomestici, un viaggio, una prestazione medica) e si sia trovato in una situazione di difficoltà in conseguenza alle misure adottate a causa del diffondersi del Coronavirus, potrà richiedere la sospensione delle rate del finanziamento fino a un periodo di 6 mesi.
Basterà fare espressa richiesta scritta alla propria finanziaria, anche con una email, attestando di rientrare nelle categorie che possono beneficiare della moratoria: sarà poi la stessa finanziaria a valutare il sussistere di tutte le condizioni e la fattibilità dell’operazione.
Chi può accedere alla moratoria
Per ottenere la sospensione del pagamento delle rate di un prestito, bisognerà dimostrare di trovarsi in una situazione di seria difficoltà economica: la perdita o la sospensione del lavoro, o un importante calo di fatturato. Potrà dunque farne richiesta:
- chi ha perso o perderà il lavoro subordinato dal 21 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (salvo i licenziamenti per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, risoluzioni consensuali o dimissioni);
- chi ha perso un lavoro “atipico” (anche in questo caso, salvo risoluzione consensuale e recesso per giusta causa);
- chi si è visto ridurre o sospendere l’orario di lavoro per almeno 30 giorni (cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali);
- lavoratori autonomi e liberi professionisti che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, hanno registrato una perdita del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019 (in questo caso la riduzione dovrà essere autocertificata;
- gli eredi di chi ha stipulato un finanziamento senza alcuna polizza da protezione del credito, che rientrino in una delle categorie sopra citate.
La regola per gli intermediari finanziari
Il carattere della moratoria è espressamente facoltativo, le finanziarie e gli istituti di credito possono decidere o meno se aderire. Nel caso, dovranno notificarlo alla Banca d’Italia, fornendo le informazioni pertinenti.
La moratoria potrà essere concessa anche ai titolari di prestiti che siano morosi, vale a dire che abbiano saltato una o due rate: basterà non trovarsi in una situazione talmente compromessa da essere considerata in “default” o “forborne”, quindi nella condizione di aver rinegoziato il prestito.
Quali finanziamenti possono essere sospesi?
Si può richiedere la sospensione di un finanziamento di importo superiore a 1.000 euro e di durata superiore a 6 mesi.
Rientrano nel provvedimento anche i finanziamenti concessi con la cessione del quinto, ma in questo caso occorrerà che il datore di lavoro o l’ente previdenziale accettino, risultando giuridicamente obbligati a recuperare le rate temporaneamente sospese, comprensive degli interessi maturati nel periodo di sospensione.
Sarà inoltre necessario che le compagnie assicurative acconsentano che le polizze stipulate insieme al finanziamento (rischio vita e impiego) abbiano validità oltre la durata prevista del prestito.
Caratteristiche della sospensione
La sospensione del finanziamento può avere ad oggetto:
- l’intera rata mensile per una durata fino a 6 mesi;
- la sola quota capitale fino a 6 mesi.
Nel primo caso, il titolare del finanziamento potrà in seguito rimborsare gli interessi:
- suddivisi in quote di pari importo sul numero delle rate residue del finanziamento;
- in un’unica soluzione, insieme alla prima rata subito dopo il periodo di sospensione;
- con rate aggiuntive rispetto al piano di ammortamento.
Nel caso in cui si concordasse la sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione si dovranno versare solo gli interessi calcolati sul debito residuo, al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario.
La sospensione comporterà evidentemente il prolungamento dell’ammortamento del prestito corrispondente alla durata della moratoria concordata, senza che ci sia alcun costo per il cliente.