Credito al consumo, la Corte Costituzionale accoglie la sentenza Lexitor
La Corte Costituzionale con una sentenza ha affermato che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione dei costi sostenuti. In relazione al contratto di credito, il risparmio non può dunque essere limitato ad alcune tipologie di costi.

Credito al consumo, la Corte Costituzionale pronuncia una sentenza che cambia lo scenario. Con sentenza n.263 la Corte ha affermato che in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione dei costi sostenuti; sottolineando, altresì, che in relazione al contratto di credito, il "risparmio" non può essere limitato ad alcune tipologie di costi.
Cos'è la Lexitor?
Tutto ha avuto inizio con la Lexitor: una società con sede in Polonia, attiva nell’offerta di servizi giuridici, che nel 2018 ha intrapreso una battaglia legale a tutela di un gruppo di consumatori da cui aveva rilevato i diritti di credito che essi vantavano verso alcuni istituti bancari. In particolare la Lexitor si era rivolta alla Corte di Giustizia europea nel 2018, affinché facesse chiarezza su una direttiva comunitaria risalente al 2010.
Dopo una lunga analisi, con la sentenza n. 383 dell’11 settembre 2019, la Corte di Giustizia europea ha deciso che, in caso di estinzione prima della scadenza dei prestiti ai consumatori (contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, delegazione di pagamento, prestiti personali o finalizzati all’acquisto di beni e servizi), il consumatore ha diritto alla restituzione di una quota di tutti i costi posti a suo carico per il periodo nel quale non ha goduto del finanziamento.
L'applicazione della sentenza nel nostro ordinamento giuridico
Se è vero che la sentenza Lexitor ha segnato un punto di svolta nel complesso mondo del credito al consumo, è altrettanto vero che non sempre nel nostro ordinamento giuridico tale indicazione arrivata dall’Europa è stata applicata alla lettera. In alcuni casi, infatti, chi ha proceduto con l’estinzione anticipata di un finanziamento, non si è visto riconoscere il diritto a ottenere anche i costi iniziali di un finanziamento, ma a una semplice riduzione pro quota dei costi, in molti casi soprattutto di interessi. Tutto ciò anche alla luce di quanto previsto dalla legge italiana (decreto legge n.73 del 2021, ‘Decreto Sostegni bis’).
Che valore ha la sentenza della Corte Costituzionale?
Il punto di svolta è arrivato con la sentenza n.263 della Corte Costituzionale. La Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 11-octies, comma 2, del decreto legge n. 73 del 2021 (il ‘Decreto Sostegni-bis’), nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata del debito.
La norma riguardava i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48, ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021. In tale limitazione la Corte costituzionale ha ravvisato una violazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea facendo riferimento alla pronuncia della Corte di Giustizia europea (Sentenza Lexitor) che ha chiarito che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata.
Cosa succede con questa nuova indicazione?
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, che ha specificato quali sono i diritti del consumatore in relazione all’estinzione anticipata di un credito, spetterà ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di finanziamento, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.
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