Tutte le novità del Salva Casa e perché vale la pena finanziare la sanatoria
Un punto di arrivo o forse solo di partenza. Il decreto Salva Casa è stato presentato dal Governo come una misura per mettere una pietra sopra a una serie di piccole irregolarità riguardanti i lavori domestici, ma in realtà subito dopo è partita la corsa agli emendamenti.

Il Decreto Salva Casa prende corpo e aumentano le possibilità di sanare gli abusi passati che riguardano l’immobiliare. Un’opportunità da valutare con grande attenzione e le offerte di finanziamento per mettersi in regola.
Quali sono gli interventi ammessi dal Salva Casa
In questi giorni hanno preso a circolare le voci del Salva Casa 2, cioè una serie di integrazioni che presto potrebbero andare ad affiancare quanto già sancito dal Governo. Intanto partiamo dalle decisioni prese, andando ad analizzare le principali sanatorie. Innanzitutto d’ora in avanti vanno considerate in edilizia libera le vetrate panoramiche amovibili (le cosiddette Vepa), anche relativamente ai porticati rientranti all’interno dell’edificio. Le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determino spazi stabilmente chiusi.
Alcuni interventi, a patto che siano stati messi in campo entro lo scorso 24 maggio (data di approvazione del decreto) sono considerati tolleranze costruttive, definizione che concerne le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne. Rientrano in questo ambito:
- le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni;
- la difforme ubicazione delle aperture interne;
- la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria e il minor dimensionamento dell’edificio;
- la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali.
Quanto alle dimensioni, la definizione riguarda quelli che intervengono per non più del 5% di una superficie fino a 100 mq, mentre l’incidenza scende al 4% tra i 100 e i 300 mq, al 3% tra i 300 e i 500 mq, fino al 2% sopra questa soglia.
Come cambiano le procedure di verifica
Finora l’accertamento di conformità poteva essere chiesto solo quando veniva dimostrata la doppia conformità. In particolare l’opera doveva essere conforme alla normativa edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza. Il decreto Salva Casa semplifica la normativa con il silenzio assenso che prende il posto del silenzio rigetto. Quindi se l’amministrazione non risponde entro i termini previsti (45 giorni se il permesso è in sanatoria e 30 giorni per la Scia), l’istanza si considera accettata.
Vengono semplificate anche le procedure a carico dei cittadini: per dimostrare lo stato legittimo, sarà sufficiente presentare il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria. Di conseguenza, le difformità che saranno sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo di un immobile.
Pioggia di emendamenti per il Salva Casa Bis
La sanatoria dovrebbe allargare le maglie d’accesso nei prossimi giorni. Infatti, in Parlamento sono stati presentati diversi emendamenti, che – per ragioni di semplificazione – vengono identificati come Salva Casa Bis. In particolare, le proposte riguardano la riduzione delle superfici (da 28 a 20 metri per una persona e da 38 a 28 metri per due) e delle altezze minime (da 2,70 e 2,40 metri). Inoltre è previsto lo stop alle contestazioni di difformità per gli immobili dichiarati agibili dai Comuni.
Inoltre, va verso l’approvazione il cosiddetto “Salva Milano” per superare l’impasse venutosi a creare nel capoluogo lombardo da quando la Procura ha puntato il faro su alcuni progetti di sviluppo, contestando di fatto il via libera ai lavori arrivato dagli uffici comunali. Si procederà attraverso un doppio binario: i lavori “realizzati o assentiti” fino all'entrata in vigore della normativa verranno considerati “conformi alla disciplina urbanistica” se si tratta di costruzioni nuove “su singoli lotti ricadenti in ambiti edificati e urbanizzati” oppure di ristrutturazioni di edifici esistenti in "ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata". Mentre, per gli interventi sul già costruito, via libera anche agli edifici che oltrepassano i limiti massimi fissati da una norma del 1942: tre metri cubi per metro quadro di area edificabile e 25 metri di altezza. Il tutto a patto che si rispettino l'adeguatezza rispetto alle leggi regionali e agli strumenti urbanistici comunali, nonché il rispetto della distanza minima tra fabbricati.
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